La Suprema Militia Equitum Christi, costituta il 21 marzo 2008, è sovrana nelle sue decisioni. Trae la sua origine dall’Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo, di secolare memoria, e discende direttamente dai dignitari che, dal Monastero di San Martino alla Scala di Palermo, in seguito dall’Abazia di Cava dei Tirreni, sotto l’Abate territoriale, fondarono la prima forza in Italia.
Oggi, la Suprema Militia Equitum Christi, è sodalizio universale in cui i solidali proclamano fedeltà assoluta, e ne seguono i dettami (CJC), alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, come Christifideles Laici e Chierici (CJC) che liberamente si associano nei loro diritti.
Nelle sue articolazioni Nazionali e Regionali, la Suprema Militia Equitum Christi, rispetta le leggi locali degli Stati e delle Regioni, in cui è presente con:
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Gran Priorati Nazionali
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Gran Priorati Regionali
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Gran Baylati
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Baylati
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Commanderie
ed invita a conformare gli Statuti Locali secondo le normative civili ed ecclesiastiche dei territori.
DENOMINAZIONE
Art. 1 : La denominazione Suprema Militia Equitum Christi può essere abbreviata nella Sigla “SMEC” o con la parola semplice “MILIZIA”.
AMMINISTRAZIONE
Art. 2 : La Milizia è un sodalizio senza finalità di lucro.
SEDE
Art. 3 : La sede onoraria è in Roma ( 00100 ), piazza Santa Maria Maggiore, n. 10. La sede legale è in Arezzo (52100), via Ferraris , n. 53.
FINALITA’ O SCOPO
Art. 4 : Gli scopi solidali, nello spirito supremo e prioritario della Beneficienza, Carità e Misericordia, guardando solo al Bene Comune, sono: Vivere nella traditio dei Poveri Cavalieri di Cristo, risvegliando i valori della cavalleria, attraverso la preghiera comune e la meditazione, la difesa della fede Cattolica e gli studi storici, obbligando i solidali a crescere nel perfezionamento morale e spirituale, secondo l’insegnamento evangelico: - La mia anima a Dio - La mia spada alla Chiesa - Il mio amore a chi mi ama - Il mio onore a servizio della giustizia e dei deboli Intervenire con il recupero dei beni architettonici e artistici della Chiesa Cattolica, soprattutto quelli abbandonati, ridando decoro alle tradizioni di presenza della Comunità Cristiana ed impedendo il loro abbandono ed il loro utilizzo deviato. Socialmente obbliga ad impegnarsi nell’ assistere uomini e donne, anche soci solidali, senza pregiudizio di opinioni, di lingua o di razza, agevolando la loro vita terrena, in particolare nel periodo della terza età e dell’età giovanile, soprattutto dove è indispensabile l’assistenza, spirituale e materiale. Organizza collaborazioni con sodalizi senza fini di lucro o proprie sedi operative, atte a questo fine. Difendere il patrimonio culturale dell’Umanità, salvaguardando mestieri e professioni, impiantando corsi e apprendistati in grado di infondere e quindi di tramandare ai posteri tali esperienze dell’uomo.
I MILITI APPARTENENTI AL SODALIZIO
Art. 5 : Sono solidali ordinari coloro che con l’elevatura a CAVALIERI E DAME sono incardinati in un Gran Priorato riconosciuto dalla Milizia.
Art. 6 : Sono solidali in formazione coloro che hanno il grado di SCUDIERO E/O NOVIZIO
Art. 7 : Possono essere ammessi ogni uomo o donna, senza distinzione di razza, condizione sociale, religione o nazionalità, che ne facciano domanda, ed accettino, sottoscrivendolo e giurandone fedeltà, con l’elevatura a Cavaliere o Dama, il presente Statuto e gli Statuti Nazionali o Regionali. Abbiano compiuto la maggiore età (secondo le leggi civili), ed abbiano terminato positivamente il periodo della formazione (Scudiero o Novizio). Siano stati presentati da un solidale ordinario e siano animati da vero spirito cavalleresco. Abbiano depositato tutta la documentazione che viene richiesta dalla Milizia ed abbiamo ricevuto Nulla Osta dal proprio Ordinario di incardinazione.
Art. 8 : Cessano di appartenere al sodalizio i solidali ordinari o in formazione che:
- Siano dimissionari - Siano defunti - Siano Espulsi per indegnità o fellonia - Non sottoscrivano o non osservino lo Statuto della Milizia e gli Statuti Nazionali o Regionali - Esercizio abusivo di autorità o titoli - Siano irrispettosi e/o disobbedienti verso la gerarchia - Compiano atti contro la Chiesa Cattolica ed il sodalizio o uno dei loro membri - Abbiano atteggiamenti pubblici e/o privati non consoni allo spirito del sodalizio - Non rinnovino le quote stabilite dagli organi della Milizia per l’adesione - Irreperibilità (non risposta a invito alla rintracciabilità per un periodo superiore ai 30 dies)
Art. 9 : La Cessazione dell’appartenenza al Sodalizio deve essere approvata (AD ESCLUSIONE DEL CASO DI MORTE) dal Supremo Maestro o da una Congregazione da Lui nominata, dietro proposta dell’Ordinario in cui il solidale è incardinato o in formazione.
IL SERVIZIO DELLA GERARCHIA E DEL SODALIZIO UNIVERSALE
Art. 10 : Sono servi dei servi di Dio:
- IL SOVRANO DELLA MILIZIA - IL SUPREMO GRAN MAESTRO - IL CAPITOLO SUPREMO - LE CONGREGAZIONI
Art. 11 : L’Organicità della Universale Milizia è condotta da:
- IL SOVRANO DELLA MILIZIA: E’ un nobile che si arroga l’onere di proteggere la Militia o un dignitario ecclesiastico della Chiesa cattolica, nominato dalla competente autorità, con il medesimo onore della nobiltà. Ha diritto a presiedere ad ogni atto ordinario e straordinario della Militia ed assume il ministero di Supremo Moderatore, difensore e custode dello spirito e delle magne carte. Non avoca a sé nessuna carica della Militia ma rispetta l’iter e le decisioni interne, fin quando non ritiene che esse siano in contrasto con gli atti del sodalizio e le indicazioni del Protettore. Il protettorato deve essere accettato dal Capitolo Supremo, una volta accettato non si può più revocare il diritto ma esso si tramanda per dinastia della casa nobiliare o per surroga della autorità gerarchica della Chiesa Cattolica. Può delegare un subalterno o un luogotenente.
- IL SUPREMO GRAN MAESTRO: E’ il Condottiero della Militia. Delibera per tutta la Militia e le sue deliberazioni sono legge ed obbligano i solidali, anche sulla variazione del presente Statuto. Nomina e Convoca, a necessità, il CAPITOLO SUPREMO e lo presiede o delega a presiedere un Suo luogotenente. Ha insegne proprie. Dura in carica sei anni rinnovabili senza limite. Viene eletto dal CAPITOLO SUPREMO, mediante scrutinio segreto dei presenti a maggioranza semplice e, se in essere, viene riconosciuto dal Sovrano della Militia. Proclamato eletto deve fare atto pubblico di accettazione davanti al CAPITOLO SUPREMO PRIMA DEL SUO SCIOGLIMENTO, dopodiché accoglierà atto di sudditanza dei fratelli presenti al CAPITOLO SUPREMO a nome di tutta la Milizia. Dopo l’accettazione e l’atto di sudditanza, il GRAN MAESTRO esternerà il proclama universale, sottoscritto dall’Eletto. Proclama che sarà araldato ai quattro punti cardinali e vincolerà tutti i solidali alla sudditanza, obbedienza e lealtà verso il Condottiero. Regge con piena e totale rappresentanza verso tutto l’universo il sodalizio. Nella Sua operosità di servizio è coadiuvato dal CAPITOLO SUPREMO e dalle CONGREGAZIONI. Può essere sollevato dal suo incarico o per dimissioni dello stesso o per votazione contraria del Capitolo Supremo. Qualora il Supremo Gran Maestro riceva un voto contrario del Capitolo Supremo, dovrà lasciare la Militia riconsegnando insegne e sigillo e non farà più parte del sodalizio. Assume i poteri del Sovrano della Militia, qualora la carica sia assente o vacante. E’ il rappresentante unico ed assoluto della Militia universale.
- IL CAPITOLO SUPREMO: E’ nominato dal supremo Gran Maestro, tra i solidali ordinari, in numero pari, con dispari del Supremo Gran Maestro. E’ presieduto, onorificamente, dal Sovrano della Militia o suo luogotenente e in forza legale dal Supremo Gran Maestro o suo luogotenente. Viene convocato dal Supremo Gran Maestro alla necessità ed è validamente costituito con la maggioranza semplice degli aventi diritto. Delibera a maggioranza semplice dei presenti dopo la valida costituzione. Deve essere sentito obbligatoriamente dal Supremo Gran Maestro in tutti gli affari della Militia, e si esprimerà consultivamente. Può emettere voto contrario al Supremo Gran Maestro sollevandolo dall’incarico. Una volta nominato il Capitolo Supremo assume le funzioni di Assemblea dei solidali della Militia Universale, pertanto in una convocazione, da farsi entro il 30 del mese di aprile di ogni anno solare, sarà chiamato ad approvare i l’attività svolta, la programmazione, i bilanci consuntivi e preventivi. Gli aventi diritto, una volta nominati, rimangono in carica fino a surroga.
Tra i membri del Capitolo Supremo, il Supremo Gran Maestro, indicherà:
1. Gran Senechal (Siniscalco della Militia), vice Gran Maestro e Commandeur del Capitolo Supremo. Con l’incarico di sostituire il Gran Maestro in assenza, vacanza o comando (assumendone le proprietà in toto, escluso il potere di nomina o surroga dei consiglieri del Capitolo Supremo, per 90 dies, tempo necessario per la convocazione del Capitolo Supremo e l’elezione del nuovo Supremo Gran Maestro)
2. Gran Marechal (Maresciallo della Militia), Notaio, Segretario, Cassiere generale della Militia, curandone la regolare compilazione e la regolare conservazione. Supervisore generale dei tenutari dei libri e delle finanze a tutti i livelli. Controfirma i decreti del Supremo Gran Maestro dandone validità.
3. Gran Commandeur de Jerusalem (Maestro di Cerimonie della Militia), curatore dei riti della Militia, conservatore del Gonfalone e delle Insegne. Sovraintende a tutti gli incaricati locali.
4. Gran Ospitalier (Funzionario alle opere, alla carità della Militia ed alla realizzazione dei fini e scopi statutari), propone e sovraintende ai progetti della Militia ed alla realizzazione dei fini e scopi. Sovraintende a tutti gli incaricati locali.
5. Gran Maestro della Formazione iniziale e permanente (Maestro dei Novizi e Funzionario che cura la Formazione Permanente dei solidali), dirama direttive, metodologie e programmi sulla formazione iniziale e permanente, e esprime parere sui nuovi ingressi proposti in sedi locali, organizza corsi di formazione per i formatori. Sovraintende a tutti gli incaricati locali.
6. Gran Chierico della Militia (sacerdote cattolico), assistente spirituale della Militia. Sovraintende e coordina tutti gli assistenti spirituali locali, impartendo direttive.
7. Grandi Ufficiali della Militia (membri del Capitolo Supremo), fratelli e sorelle di diritto nominale del Capitolo Supremo, con o senza incarichi universali. Nel caso venga sfiduciato il Gran Maestro e non sia presente il Sovrano della Militia, il Capitolo Supremo si può autoconvocare con lettera sottoscritta da almeno la maggioranza più uno degli aventi diritto. Se è presente il Sovrano della Militia e almeno 5 membri del Capitolo Supremo ne chiedono la convocazione per sfiduciare il Gran Maestro, il Capitolo Supremo viene convocato dal Sovrano stesso.
Art. 12 : Le Congregazioni
Il Supremo Gran Maestro, per meglio rispondere ad alcune esigenze di organizzazione, può nominare per decreto delle CONGREGAZIONI. Le Congregazioni avranno potere e/o interesse circoscritto alle prerogative demandate per decreto e saranno presiedute da un Grande Ufficiale della Milizia. I loro regolamenti saranno dettagliati per decreto.
IL SODALIZIO TERRITORIALE
Nella sua espansione la Militia si suddivide in GRAN PRIORATI o COMMANDERIE A SPECIALE GIURISDIZIONE, che a loro volta sono costituiti da Commanderie subalterne.
Art. 13 : LA COMMANDERIA A SPECIALE GIURISDIZIONE
Prima di costituire un Gran Priorato, che ha giurisdizione ordinaria su una porzione di territorio, ad experimentum, il Supremo Gran Maestro può istituire, per decreto un Commanderia a speciale giurisdizione, che assume in sé, per un periodo stabilito, tutta l’autonomia del Gran Priorato e risponde direttamente al Supremo gran Maestro ed al Capitolo Supremo.
Art. 14 : IL GRAN PRIORATO
E’ una porzione di territorio presieduta da un manipolo di cavalieri e dame, condotta da un Gran Priore (membro del capitolo Supremo e Gran ufficiale della Militia). Il Gran priorato, sottostà alle direttive della Militia ed a questo Statuto. Può darsi Regolamenti Interni che prima di essere legge effettiva devono ricevere l’approvazione del Supremo Gran Maestro e del Capitolo Supremo. E’ costituito per decreto del Supremo Gran Maestro, secondo le normative canoniche della Chiesa Universale e le leggi civili locali. Può avere riconoscimenti secondo le leggi civili locali, purché non contrastino con lo spirito della Militia.
Si suddivide, a necessità e con decreto di erezione del Gran Priore dopo aver ricevuto nulla osta dal Gran Maestro, in:
Art. 15 : GRAN BAYLATO
Porzione di macro-regione militare sotto cui vi sono Commanderie. E’ eretto dal Gran Maestro su richiesta del Gran Priore. E’ condotto da un Gran Bayli che riceve l’incarico direttamente dal Gran Priore ed è Grande Ufficiale del Priorato. Può nominare un suo Consiglio, ed un suo Luogotenente che assume la carica di Bayli. La regolamentazione del Gran Baylato è determinata mediante regolamenti emanati dal Gran Maestro.
Art. 16 : COMMANDERIE
E’ la struttura comunitaria base e locale della Militia. E’ eretta dal Gran Maestro su richiesta del Gran Priore. E’ Condotta da un Commandeur che riceve l’incarico direttamente dal Gran Priore. Può nominare un suo Consiglio, ed un suo Luogotenente. La regolamentazione della Commanderia è determinata mediante regolamenti emanati dal Gran Maestro.
Art. 17 : IL GRAN PRIORE
E’ Grande Ufficiale della Militia e fa parte del Capitolo Supremo. Viene nominato dal Supremo Gran Maestro, dietro indicazioni della Assemblea dei solidali incardinati nel Gran Priorato, che delibera a maggioranza semplice. E’ il condottiero del manipolo e legale rappresentante civile della Militia sul territorio. Nomina il Capitolo del Gran Priorato, almeno nei titoli e funzioni come previste nel Capitolo Supremo. Può rilasciare riconoscimenti onorifici ai solidali più meritevoli elevandoli a GRAN UFFICIALI DEL PRIORATO. Rimane in carica per il tempo stabilito e può essere rinominato a tempo indeterminato. Relaziona al supremo Gran maestro almeno una volta l’anno sull’attività del Gran Priorato. Ha diritto all’obbedienza dei suoi solidali incardinati. Propone l’ingresso e garantisce sui nuovi fratelli e sorelle che saranno incardinati nel suo Gran Priorato. Coordina e dirige le sue Commanderie ed i suoi Baylati.
Art. 18 : IL CAPITOLO DEL GRAN PRIORATO
E’ nominato dal Gran Priore, tra i solidali ordinari, in numero pari, con dispari del Gran Priore. E’ presieduto dal Gran Priore o suo luogotenente e. Viene convocato dal Gran Priore almeno una volta l’anno o alla necessità ed è validamente costituito con la maggioranza semplice degli aventi diritto. Delibera a maggioranza semplice dei presenti dopo la valida costituzione. Deve essere sentito obbligatoriamente in tutti gli affari del Gran Priorato, e si esprimerà consultivamente. Può emettere voto contrario al Gran Priore sollevandolo dall’incarico. Una volta nominato il Capitolo assume le funzione di Assemblea dei solidali della Militia Universale, pertanto in una convocazione, da farsi entro il 30 del mese di aprile di ogni anno solare, sarà chiamato ad approvare l’attività svolta, la programmazione, i bilanci consuntivi e preventivi. Gli aventi diritto, una volta nominati, rimangono in carica fino a surroga.
Tra i membri del Capitolo Supremo, il Supremo Gran Maestro, indicherà:
1. Senechal (Siniscalco del Gran Priorato), vice Gran Priore e Commandeur del Capitolo. Con l’incarico di sostituire il Gran Priore in assenza, vacanza o comando ( assumendone le proprietà in toto, escluso il potere di nomina o surroga dei consiglieri del Capitolo Supremo, per 90 dies, tempo necessario per la convocazione del Capitolo e l’elezione del nuovo Gran Priore)
2. Marechal (Maresciallo del Gran Priorato), Notaio, Segretario, Cassiere generale, curandone la regolare compilazione e la regolare conservazione. Supervisore generale dei tenutari dei libri e delle finanze a tutti i livelli. Controfirma i decreti del Gran Priore dandone validità.
3. Commandeur de Jerusalem (Maestro di Cerimonie del Gran Priorato), curatore dei riti, conservatore del Gonfalone e delle Insegne. Sovraintende a tutti gli incaricati locali.
4. Ospitalier (Funzionario alle opere, alla carità del Gran Priorato ed alla realizzazione dei fini e scopi statutari), propone e sovraintende ai progetti ed alla realizzazione dei fini e scopi. Sovraintende a tutti gli incaricati locali.
5. Maestro della Formazione iniziale e permanente (Maestro dei Novizi e Funzionario che cura la Formazione Permanente dei solidali), dirama direttive, metodologie e programmi sulla formazione iniziale e permanente, e esprime parere sui nuovi ingressi proposti in sedi locali, organizza corsi di formazione per i formatori. Sovraintende a tutti gli incaricati locali.
6. Chierico del gran Priorato (sacerdote cattolico), assistente spirituale. Sovraintende e coordina tutti gli assistenti spirituali locali, impartendo direttive.
7. Grandi Ufficiali del Gran Priorato (membri del Capitolo), fratelli e sorelle di diritto nominale del Capitolo, con o senza incarichi locali.
NORME TRANSITORIE
Art. 19 : GRADI, DIGNITARI, LIBRI DEL SODALIZIO, MOTTO, VESTIARIO, INSEGNE, STENDARDI, CONFIDENZIALITA’, RICORRENZE, RITUALI, SEDI, NORME DI RISERVATEZZA, REGOLAMENTI E STATUTI TERRITORIALI, DURATA DELLE CARICHE
Tutto ciò che non è riportato in questo Statuto è materia di regolamento specifico e locale. La emanazione spetta al Supremo Gran Maestro, con approvazione del Sovrano delle Militia se presente, e voto consultivo del Capitolo Supremo. L’emanazione può essere:
Art. 20 : EMANAZIONE UNIVERSALE
Quando si riferisce all’obbedienza per tutta la Militia.
Art. 21 : EMANAZIONE LOCALE O SPECIFICA
Quando si riferisce a luogo o incarico mirato.
NORME FINALI
Art. 22 : VARIAZIONI STATUTARIE
Le variazioni allo Statuto possono essere apportate, con Decreto del Supremo Gran Maestro, dopo nulla osta del Sovrano della Militia e dietro votazione unanime del Capitolo Supremo. Ogni variazione, se riconosciuta la Militia, deve essere sottoposta all’autorità Ecclesiastica competente per eventuale nulla osta.
Art. 23 : SCIOGLIMENTO DELLA MILITIA
La Militia viene sciolta con voto unanime delle Assemblee dei Gran Priorati, ratificate dal voto unanime dell’Assemblea della Militia.
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